DEISIGN: Un concorso di design interamente dedicato al sacro


Fonte: Polidesign.net

Il concorso, organizzato dalla Diocesi di Cuneo e dalla Fondazione S.Michele onlus è aperto a professionisti e designer.

Montepremi totale:

14.000 euro per la categoria professionisti

6.000 euro per la categoria studenti

Iscrizioni entro il 25 febbraio 2010

Il concorso richiede la progettazione del calice e patena per la celebrazione eucaristica e per la celebrazione di più ministri (ovvero un calice ed una patena per la celebrazione eucaristica ordinaria ed un calice ed una patena per la concelebrazione di più ministri o concelebrazione).

1° FASE (consegna elaborati entro il 26 maggio)

Viene richiesto ai gruppi concorrenti (sia “sezione 1: professionisti” che “sezione 2: scuole”) un livello di elaborazione progettuale pari ad una semplice proposta ideativa del progetto; questa prima fase è volta all’individuazione da parte della giuria di n 3 gruppi per la sezione 1 professionisti e n 3 gruppi per la sezione 2 scuole, da ammettere – senza formazione di graduatoria né assegnazione di premi – alla seconda fase.

2° FASE   (consegna elaborati entro il 18 settembre)
Ai 6 gruppi  precedentemente individuati, con azzeramento delle posizioni iniziali, viene richiesta la redazione del progetto esecutivo degli oggetti, stilata una graduatorie e aggiudicata l’assegnazione dei premi.

I concorrenti potranno reperire sul sito www.deisign.it  la documentazione e il bando del concorso

Scarica il Bando DEISIGN2010_bando[1]

Nel milleproroghe spunta il piano casa, un condono edilizio e la rivalutazione terreni e partecipazioni


FONTE: Ilsole24ore.com

Nel puzzle del decreto milleproroghe spunta il piano casa. Un emendamento firmato dal relatore, Lucio Malan (Pdl), al decreto all’esame della commissione Affari Costituzionali del Senato, prevede, infatti, aggiungendo al provvedimento l’articolo 6-bis, che le leggi regionali emanate in attuazione dell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 1º aprile 2009, relativa a misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, possano «prevedere, con disposizioni aventi validità temporale definita, interventi di trasformazione edilizia e territoriale, in particolare mediante il riconoscimento di forme di incentivazione volumetrica e di semplificazione, anche in deroga alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti in materia territoriale e urbanistica». La commissione Affari costituzionali inizierà domani con le inammissibilità ad entrare nel vivo dell’esame dei 646 emendamenti al milleproroghe, come annunciato dal presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Carlo Vizzini (Pdl).
Un nuovo condono edilizio nel pacchetto della maggioranza. Fra gli emendamenti depositati, uno fra quelli presentati da esponenti del Pdl, chiede più esplicitamente un nuovo condono per alcuni abusi edilizi, compresi quelli commessi prima del 2003. L’emendamento a firma dei senatori del Pdl Carlo Sarro e Vincenzo Nespoli, cancella anche i palettì degli abusi commessi ai danni dei «beni ambientali e paesistici». La norma, inoltre, è retroattiva: «la speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003». Gli interessati potranno, se l’emendamento sarà appprovato, presentare domanda entro il 31 dicembre 2010. Non manca la sospensione dei procedimenti in atto: «sono sospesi – recita l’emendamento – tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze».

Rivalutazione terreni e partecipazioni. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Prorogati i termini nell’ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive. La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio 2008; la rateizzazione del pagamento fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo può essere effettuata a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010, invece che alla data del 31 ottobre 2008; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010, invece che entro la data del 31 ottobre 2008. Le maggiori entrate dovranno confluire al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia.


Nuove regole per il finanziamento dell’Expo 2015
. Novità in vista per il finanziamento delle opere per l’Expo 2015. Un emendamento al milleproroghe del relatore Malan prevede per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi delle attività per la realizzazione dell’evento Expo Milano 2015, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, che possa «essere utilizzata, in misura proporzionale alle partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 10% delle risorse autorizzate» dalla manovra triennale «destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 è soggetto attuatore» e «ferma restando la partecipazione proquota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti». I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 – si legge nella norma – sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Piano Casa: Matteoli, al via sistema fondi immobiliari


Fonte: Repubblica.it

(Teleborsa) – Roma, 21 gen – Si avvia il sistema dei fondi immobiliari destinato a mobilitare investimenti nazionali e locali fino a 7 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di realizzare in un quinquennio 100.000 nuovi alloggi di edilizia popolare. Stamani, il gruppo di lavoro incaricato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, di definire i requisiti dei fondi immobiliari che investiranno nel Piano Casa, ha consegnato il testo che consentirà di selezionare, con bando, le società che gestiranno l’operazione.

“Grazie al sistema dei fondi immobiliari – dichiara il Ministro Matteoli – agli investimenti ordinari in edilizia popolare ed ai finanziamenti locali puntiamo a realizzare 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 5 anni. Oggi è stato approvato il testo del regolamento dei fondi immobiliari all’unanimità dai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Economia, delle Regioni e degli Enti Locali, a testimonianza della volontà di velocizzare la realizzazione del Piano”.

Il Ministro ha anche comunicato che è di prossima emanazione un altro decreto che destinerà circa 377 milioni di euro per finanziare progetti di edilizia abitativa per i ceti medio-bassi, ripartiti per regioni e per i quali saranno stipulati appositi accordi di programma.

Il sistema dei fondi immobiliari previsto nel Piano casa del Governo rappresenta una novità nel panorama degli interventi che si sono succeduti in materia di politiche abitative. I fondi saranno in grado di cofinanziare fondi locali destinati alla valorizzazione di aree urbane e alla realizzazione di alloggi per famiglie di reddito medio-basso.

Il Ministero investirà 150 milioni di euro in uno o più fondi immobiliari dotati ciascuno di circa 1 miliardo di euro. Il fondo nazionale potrà contribuire al finanziamento di iniziative locali per la valorizzazione di aree urbane con la realizzazione di una quota di alloggi da concedere a canone calmierato, eventualmente riscattabili. Oltre al sistema dei fondi immobiliari è previsto un mix di interventi di edilizia residenziale pubblica, project financing e agevolazioni alle cooperative edilizie.

I beneficiari del Piano Casa saranno nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, studenti fuori sede, sfrattati, immigrati regolari a basso reddito residenti in Italia da almeno 10 anni o almeno 5 nella medesima regione.

Per gli interventi di incremento dell’edilizia residenziale pubblica il Ministero ha già assegnato 200 milioni di euro e sono previsti ulteriori stanziamenti per circa 377 milioni di euro.

ENERGIA:GREENBUILDING, ACCORDO SU EDILIZIA SOSTENIBILE EFFICIENTE


FONTE: Affaritaliani.it

mar, 19 gen 2010 11.32.24
(AGI) – Roma, 19 gen. – Greenbuilding, mostra e convegno internazionale su efficienza energetica e architettura sostenibile che si terra’ alla Fiera di Verona dal 5 al 7 maggio 2010, e Greenbuilding Council Italia hanno firmato un accordo per promuovere iniziative congiunte in favore di un’edilizia di qualita’ ad elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale. Mario Zoccatelli, presidente di Gbc Italia, afferma che “Greenbuilding, insieme a Solarexpo, si e’ conquistato da anni un ruolo di leadership nazionale e internazionale in materia di edilizia sostenibile ed energie rinnovabili. E’ pertanto un partner naturale per una associazione come Gbc Italia che ha scelto di operare all´interno di un network mondiale, combinando l´azione locale con il costante riferimento all´eccellenza internazionale. Il sistema di rating Leed, oltre ad essere ampiamente riconosciuto dal mercato, e’ anche un eccellente benchmark per tutti gli operatori della filiera edilizia, siano essi produttori di componenti o progettisti e costruttori, ed e’ un ottimo punto di riferimento per un piu’ ampio dialogo con tutta la filiera della sostenibilita’”. Anche nel 2010 Greenbuilding sara’ in contemporanea a Solarexpo, la mostra-convegno internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita, per continuare cosi’ ad offrire la piu’ completa rassegna di prodotti, tecnologie e soluzioni nell’ambito delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Greenbuilding e Solarexpo sono l’appuntamento leader in Italia dedicato alle fonti rinnovabili e all’architettura sostenibile e per la prossima edizione sono attesi 1300 espositori di cui 35% esteri, 70 mila visitatori e oltre 100 mila metri quadri espositivi.
(AGI) Red

Piano Casa Campania: la legge in dettaglio


A partire dallo scorso 29 dicembre 2009, da quando, cioè è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 80, il Piano Casa (o presunto tale) è divenuto Legge Regionale n° 19 del 28 dicembre 2009.

Il miglior articolo del testo approvato (che a prima vista sembra scritto talmente in fretta da lasciare ampi margini di incertezza circa l’interpretazione di alcuni commi) è senza alcun dubbio l’art. 1 “Obiettivi della legge”.  Sembra un misto tra poesia e fantapolitica. Ci si pongono, infatti, i più nobili tra gli obiettivi da raggiungere: “contrasto della crisi economica; miglioramento della qualità architettonica ed edilizia; favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; riqualificazione di aree degradate, ecc”.

Proseguendo, però nella lettura dei vari articoli di cui è composta la legge ( in totale 13 articoli) le splendide premesse, sembrano subito venire meno l’una dietro l’altra.

Innanzitutto, una grandissima lacuna che balza subito agli occhi, è la totale assenza di interventi rivolti ai centri storici. La legge si limita semplicemente ad escludere tali zone dai vari interventi proposti. Eppure, sono questi il vero cuore della città, è li che sono nati i primi prototipi di abitazione. Dai pregi e dai difetti di queste antiche strutture, nasce la casa moderna.

Passiamo quindi ad analizzare i vari tipi di intervento previsti dalla legge.  Sono essenzialmente tre ed individuati rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 7:

  1. art. 4 “Interventi straordinari di ampliamento”;
  2. art. 5 “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”;
  3. art. 7 “Riqualificazione aree urbane degradate”.

Per quanto riguarda il primo tipo di interventi, cioè “l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente “ , il primo comma dell’articolo 4 mette immediatamente a dura prova le capacità interpretative di chi legge. Infatti il legislatore specifica che tali interventi sono rivolti ad “edifici residenziali uni-bifamiliari”, ma poi prosegue “e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre all’eventuale sottotetto”. Da una analisi logica del testo sembrerebbe che le condizioni da verificarsi siano indipendenti tra loro, nel qual caso si avrebbero tre tipi fondamentali di immobili sui quali è possibile intervenire:

  1. edifici residenziali uni-bifamiliari;
  2. edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi;
  3. edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre all’eventuale sottotetto.

In realtà però, tra la prima e la seconda tipologia di immobili vi è oltre alla congiunzione quel “comunque” quasi a voler fare intendere che il requisito fondamentale sia quello dell’immobile uni-bifamiliare di non più di mille metri cubi e composto da non più di due piani fuori terra, oltre all’eventuale sottotetto. Il dubbio resta e se vera la seconda delle ipotesi, il campo di applicazione di tale norma si restringe enormemente.

Il comma 3 consente, “per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale” sempre nel limite massimo del venti per cento.

Quello che lascia ulteriormente perplessi è il comma 5 che sembra essere un suggerimento ad approfittare oggi della possibilità di ampliare la propria volumetria per poi sfruttarla successivamente come meglio si crede. Infatti, in virtù di tale comma, “non può essere modificata la destinazione d’uso” degli edifici che beneficiano dell’ampliamento previsto dalla legge, “se non siano decorsi almeno cinque anni  dalla comunicazione di ultimazione dei lavori”.

Tali aumenti di volume non sono ammessi su edifici residenziali non accatastati o non in corso di accatastamento. Inoltre le amministrazioni comunali hanno sessanta giorni di tempo per individuare, con provvedimento di consiglio comunale motivato, aree nelle quali non è consentito l’ampliamento in questione.

In fine per le zone agricole è ammesso il “mutamento di destinazione d’uso”, senza la realizzazione di opere edilizie, “di immobili o loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola”.

Passiamo quindi, all’art. 5 “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”, che consente, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, l’aumento della volumetria esistente entro il limite del trentacinque per cento per interventi di demolizione e ricostruzione. In questo caso vi è una moltitudine di immobili che si prestano a tale tipologia di intervento. Infatti a parte i centri storici, gli edifici vincolati, le zone sottoposte a vincolo di in edificabilità, ecc, il comma 2 stabilisce semplicemente che gli immobili sui quali è applicabile questo tipo di intervento devono essere a prevalente destinazione d’uso residenziale (almeno il 70% dell’utilizzo dell’intero edificio), fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive; nonché edifici rurali anche se destinati parzialmente ad uso abitativo. Su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. E’ ammesso l’aumento delle unità immobiliari preesistenti purché queste abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati.

E’ inoltre ammesso l’incremento dell’altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto dallo strumento urbanistico vigente .

Anche in questo caso gli aumenti di volume non sono ammessi su edifici residenziali non accatastati o non in corso di accatastamento. Inoltre le amministrazioni comunali hanno sessanta giorni di tempo per individuare, con provvedimento di consiglio comunale motivato, aree nelle quali non è consentito l’ampliamento in questione.

Per quanto concerne l’ultima tipologia di intervento, cioè quella relativa all’art. 7 “riqualificazione aree urbane degradate”, per la risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. In realtà sembra proprio che il reale fulcro di questo articolo e della stessa legge sia il comma 5 riferito alle “aree urbanizzate e degradate” dove “per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso”, destinandone una quota non inferiore al trenta per cento ad edilizia sociale. Se oggetto della sostituzione edilizia sono gli immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, artigianali e di grande distribuzione commerciale, tali attività devono essere cessate e quindi non produrre reddito almeno dal 29 dicembre 2006.

Per edifici ricadenti in aree urbanizzate non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici è consentito il cambio di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione ad edilizia convenzionata in misura non inferiore al 20% del volume dell’edificio. Fortunatamente sono escluse da tali tipologie di intervento gli immobili ricadenti in zone agricole e produttive.

Per le finalità di questo articolo, la Giunta regionale approverà apposite linee guida.

Tutti gli interventi  possono essere realizzati solo su fabbricati legittimamente realizzati o che hanno ottenuto concessione in sanatoria o che siano in attesa di condono. Inoltre, per tutti gli interventi è prescritto l’utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano il rispetto degli indici di prestazione energetico-ambientali fissati dalla giunta regionale. Tali indici saranno certificati dal direttore dei lavori. La conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica . Il rispetto delle disposizioni atte a favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. A tal fine, l’articolo 9 al comma 2 stabilisce che “ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi di un fascicolo del fabbricato”. Il regolamento che seguirà la presente legge, stabilirà i “contenuti del fascicolo nonché le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. In attesa del regolamento, i documenti essenziali sono:

  1. la valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende aumentare la volumetria. Valutazione che va presentata al settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune;  
  2. il certificato di collaudo, ove previsto.

Un ultimo aspetto interessante è la riapertura degli effetti delle norme relative alle L.R n° 15/2000 e 19/2001 ai fini del recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, previsto dal comma 2 dell’articolo 8. Tale riapertura ha una durata di diciotto mesi a partire da 29/12/2009.

In definitiva è palese come dietro a degli obiettivi di tutto rispetto, si nascondano le reali intenzioni di favorire realtà economiche di un certo rilievo offrendo loro quasi carta bianca per stravolgere l’assetto del territorio costretto ancora una volta a vestire i panni della parte soccombente.