Sul «condono mascherato» è già battaglia


fonte: ilsole24ore.com

Giorgio Santilli
ROMA.
«Condono edilizio mascherato»: usano la stessa espressione destra e sinistra, maggioranza e opposizione, partito pro-condono e falange anti-condono in Parlamento, parlando delle norme sulla regolarizzazione degli immobili fantasma introdotte da Giulio Tremonti nella manovra.
Antonio D’Alì è il presidente Pdl della commissione Ambiente del Senato, Ermete Realacci lo storico presidente di Legambiente ed esponente Pd di punta in commissione Ambiente alla Camera: parlano con obiettivi opposti ma negli stessi termini, forti della lunga esperienza di chi scova il trucco dietro il titolo di un provvedimento.
«Il governo parla di un’emersione esclusivamente fiscale e catastale relativa al patrimonio immobiliare – dice D’Alì – ma noi dobbiamo evitare in tutti i modi che si proceda con sotterfugi a una regolarizzazione di opere realizzate abusivamente. Se la regolarizzazione deve esserci, deve avvenire in modo esplicito e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e il ripristino della qualità edilizia».
Da che parte stia D’Alì è facile dire: vede con favore una «regolarizzazione edilizia» dall’orizzonte esteso e già al Senato si discute se allargare il decreto legge che blocca le demolizioni degli edifici abusivi in Campania. «Bisognerebbe fare anche una verifica molto attenta – dice D’Alì – delle decisioni assunte in attuazione del piano casa delle singole regioni, perché è evidente il rischio che qualcuno possa avere la tentazione di usare quelle norme per sanare opere già realizzate abusivamente». D’Alì mette in guardia dai «condoni mascherati» che produrrebbero effetti urbanistici ancora più gravi e sottrarrebbero il gettito delle oblazioni alle casse dello Stato. «Sarebbe molto più trasparente l’autodenuncia», dice D’Alì tornando alla manovra varata dal governo.
Dall’altra parte della barricata c’è Ermete Realacci, che però, paradossalmente, chiede la stessa cosa: sia il Parlamento a fare chiarezza sull’effettiva portata del decreto legge. «Un condono edilizio mascherato, come inevitabilmente sarà la norma varata dal governo, è – dice Realacci – una sciagura per il territorio, tanto più devastante se verrà mantenuto il termine aperto fino alla fine del 2010». Per Realacci il condono edilizio è una «misura latente» nella regolarizzazione catastale e fiscale degli immobili regolari. «Una buona parte di quei due milioni di immobili – dice ancora il deputato Pd – è priva di accatastamento perché costruita abusivamente e la regolarizzazione di quegli immobili non potrà non sbattere alla fine anche contro una sanatoria edilizia». Dal punto di vista ambientale il condono è un «annuncio criminogeno e la madre di tutti i mali: aspetto che il ministro Prestigiacomo faccia sentire la sua voce». Realacci ricorda anche la «coazione a ripetere» del centro-destra: terzo governo Berlusconi, terzo governo edilizio.

Dl 40/2010, è legge l’edilizia libera. Da cosa?


FONTE: Casa e Clima

Per comprendere cosa realmente cambi con l’art. 5 del Ddl di conversione de DL 40/2010 ( Decreto incentivi) occorre partire dal risultato. La nuova riscrittura dell’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera, ha fatto parlare gli organi d’informazione per molti giorni contribuendo a produrre tanta carta. La stessa che continuerà ad affossare gli uffici tecnici dei Comuni.

Con il DL 40/2010, approvato con voto di fiducia al Senato nella seduta del 19 maggio, si viene a creare un nuovo titolo abilitativo chiamato “comunicazione di inizio attività”, la quale sarebbe composta come la D.I.A. di elaborato grafico e relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto presso un albo professionale. Nella relazione, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente, e deve asseverare, assumendosene la responsabilità, che i lavori in cui si sostanzia l’intervento, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, non richiedono il previo rilascio di un titolo abilitativo e sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.

L’innovazione normativa sta nel fatto che non c’è più l’obbligo del silenzio-assenso di 30gg, limitatamente alle opere minori inserite nella nuova lett. b (manutenzioni straordinarie) dell’art. 5 dell’emendamento e nella dichiarazione di indipendenza nei confronti dell’impresa del committente.


Progettista, sì o no?

Ma arriviamo al punto fondamentale, cioè il ruolo del progettista che si limiterà alla preparazione della relazione tecnica e del progetto da allegare alla Comunicazione, esaurendosi, nei fatti, prima che abbiano inizio i lavori. Sostanzialmente il ruolo del progettista, che Federarchitetti Roma ha cercato di difendere dopo la liberalizzazione prevista dal DL 40/2010, si risolve nella produzione della carta. Proprio quella che si voleva abolire e che invece acquista maggior valore, anche perché, ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi “l’interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), della L. 80/2006″.


Tra Stato e Regioni è materia concorrente
La nuova disciplina presenterà almeno il pregio dell’uniformità a livello nazionale, atteso che alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta la facoltà di stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica o estendere gli interventi per i quali non occorre la Dia. Le leggi regionali che chiedono la Dia esistono in Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria, più le province di Trento e Bolzano. Il governo del territorio è materia di competenza concorrente: allo Stato spetta la definizione dei principi; alle Regioni il compito di attuarli con le proprie leggi. E di ricorrere al TAR se non sono d’accordo.


Cronistoria
Per comprendere il percorso fin qui fatto ripartiamo dall’inizio. Il DL 40/2010 ha sostituito la Dia con la comunicazione d’inizio attività da presentare in Comune, anche a cura del proprietario, per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali dell’edificio, facendo però salve le più restrittive norme regionali in materia.

Durante il passaggio di conversione alla Camera è stato introdotto l’obbligo di allegare alla Comunicazione una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato. La mancata comunicazione costerà solo 258 euro, la sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente, quando i lavori sono in esecuzione. Viene introdotta la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di estendere queste misure a interventi edilizi ulteriori; di prevedere la necessità della relazione tecnica per altri interventi rispetto a quelli già indicati; e di stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica. E siamo al giorno d’oggi.


Interventi liberalizzati dal DL 40/2010

a) gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi appendice)
b) gli interventi di manutenzione straordinaria con comunicazione d’inizio attività;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (non sono ammesse rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell’edificio) ;
d) le strutture temporanee per la ricerca nel sottosuolo,
e) le strutture per movimenti terra connessi ad attività agricolo pastorale e impianti idraulico agrari
f) le opere strutturali connesse ad esigenze temporanee da rimuovere entro 90 giorni dal cessare della necessità (quindi via libere alle strutture temporanee c.d. precarie );
g) le serre mobili stagionali non in muratura, funzionali all’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) l’utente può preventivamente ( in luogo della pratica cartacea) comunicare telematicamente al Comune la tipologia dell’intervento e le altre informazioni obbligatorie previste dalle normative speciali ed anche , nel caso della manutenzione straordinaria, i dati dell’impresa che eseguirà i lavori.

Per gli interventi di cui alla lettera b), la legge di conversione ha previsto in aggiunta l’obbligo di allegare alla comunicazione di cui sopra ,una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato


La Dia occorre per:
Il titolo abilitativo (Dia) resta necessario qualora l’intervento di manutenzione straordinaria comporti:
– la modifica di elementi strutturali (es. demolizione e/o spostamento di muri portanti);
– l’aumento della superficie o della volumetria, ovvero il cambio della destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di intervento;
– il frazionamento in più unità immobiliari.


Documentazione necessaria

Presupposto per la liberalizzazione delle manutenzioni straordinarie resta la conformità dell’intervento:
– alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (tipicamente, il Piano Regolatore Generale ed i relativi piani attuativi);
– alle normative di settore che incidono sull’attività edilizia, quali quelle in materia di antisismica, sicurezza, antincendio, igiene e salute, efficienza energetica;
– nonché, per gli immobili vincolati per motivi di ordine culturale, storico, artistico, ecc., alle disposizioni del DLgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Alla comunicazione di inizio lavori devono essere allegate sia le eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore (es. parere favorevole della Soprintendenza, per gli immobili vincolati), sia i dati identificativi dell’impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.

 

Art. 3 TU dpr 380/2001
Definizioni degli interventi edilizi (ex Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso