Risposta ad Angelo (comm. n° 9)


Domanda:  Nell’area di pertinenza del mio appartamento, al piano terra di un edificio condomoniale, ho realizzato una struttura in legno costituita da due pergolati poggiati su pilastrini in legno, ad esclusione del lato di uno di questi inchiodato sulla parete esterna dell’appartamento, e da un gazebo (dimensioni di mt. 3,00×4,00) con copertura in tela plastificata completamente distaccato dalle pareti esterne dell’unità immobiliare e aperto da tutti i lati, con un altezza massima all’estradosso di mt. 2,40.
Gli uffici preposti al controllo edilizio sul territorio comunale dell’Amministrazione della Città di Lecce, dopo aver eseguito un sopralluogo, mi intimano di regolarizzare l’abuso con una richiesta di sanatoria soggetta alla sanzione pecuniaria di €. 516,00, per mancanza di atto autorizzativo.”

Risponde l’arch. F. Villano 

Considerato l’importo da pagare credo che ti sia stata applicata la sanzione amministrativa relativa all’art. 37 del T.U. dell’edilizia riferito agli Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
Dal sito del comune di Lecce, è possibile scaricare il regolamento Edilizio che, anche se un po datato, si presume sia quello vigente. Molto probabilmente il manufatto in questione è stato interpretato come un intervento di cui all’art. 8 comma B) n° 3 (strutture precarie), che pur non costituendo nuovi volumi (aperti almeno per tre lati)  è soggetto ad autorizzazione gratuita (oggi D.I.A.).
Infatti, dal sito del comune di Lecce, Settore Pianificazione e sviluppo del territorio è possibile scaricare l’atto di indirizzo a firma del dirigente U.T.C. settore Urbanistica che dà proprio indirizzi precisi sul problema delle strutture precarie tra cui gazebo e pergolati. Viene espressamente specificato infatti che:

Gli interventi di carattere pertinenziale dei fabbricati esistenti, consistenti in tettoie, coperture ombreggianti a pergola, recinzioni, ecc. non essendo ricompresi nella declaratoria dell’art. 10 sono pacificamente assoggettati a D.I.A. Condizioni di ammissibilità dell’intervento sono, per un verso, l’utilizzazione di materiali che garantiscano la precarietà, in termini di amovibilità delle strutture, il loro carattere pertinenziale e la totale assenza di incremento volumetrico”.

Per quanto riguarda poi la giurisprudenza in materia, l’unico punto discutibile rappresenta la questione della Precarietà dei manufatti. Vi sono diverse sentenze a tale proposito, tra cui la seguente.

Opere precarie – Individuazione – Criterio – Oggettiva destinazione dell’opera “temporanea o contingente”. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell’autorità comunale non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l’inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell’attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea o contingente.” (cfr. sez. III, 199405326, Alzetta, RV 197451 ed altre). Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761

Vi sono Comuni che considerano questi tipi di manufatti come elementi di arredo che quindi non necessitano di particolari autorizzazioni. Purtroppo non è così per il Comune di Lecce che, nella nota di cui sopra ha precisato l’obbligo di D.I.A. per tali attività.

L’unico consiglio che sento di darti è quello di informarti se il pagamento dell’ammenda costituisce anche sanatoria dell’abuso (dovrebbe essere così) o se sei comunque obbligato a presentare una D.I.A. in sanatoria che peggiorerebbe ulteriormente la situazione dal punto di vista finanziario.

1 thoughts on “Risposta ad Angelo (comm. n° 9)

  1. Ho installato su un terrazzo di mia proprietà una struttura atipica in legno amovibile avente trave portante di circa sete metri e travetti appoggiati su di essa e muro. Da premettere che il mio appartamento non è soggetto a vincolo architettonico, sito nel centro storico di Lecce. Visto le numerose strutture fatiscenti nel centro storico, visto la normativa che non prevedeèer questo tipo di struttura, ho fatto installare un ompreggiante di 6×4. Il comune di lecce, dopo essere veuto a conoscenza, mi ha inviato una ordinanza di sgombro. In opposizione ho inviato venti circa foto, che appurano che su lecce storica ci sono strutture analoghe alla mia. Il comune di lecce non mi ha risposto anzi ha inviato una lettera per avvisarmi di smontare la struttura. La mia domanda è: esiste una via legale che mi permette di non smontare la struttura, avendo rispettato l’atto di indirizzo? Esiste un modo per non farmelo smontare?

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