FONTE: Legislazione tecnica
Qui di seguito sono presentati gli argomenti ritenuti di maggior interesse.
Detrazione interessi mutuo per la costruzione dell’abitazione principale
Per quanto concerne le detrazioni degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, regolamentate dall’art. 15, comma 1-ter, del DPR 917/1986, l’Agenzia chiarisce che se la stipula del mutuo avviene prima dell’inizio dei lavori, questa deve avvenire non oltre i sei mesi anteriori a tale inizio. Inoltre si afferma che il limite di tempo di diciotto mesi a partire dall’inizio dei lavori di costruzione, entro cui stipulare il mutuo, disposto dall’art. 44, comma 4-ter, L. 159/2007, può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data di entrata in vigore della succitata norma (1.12.2007) avrebbero comunque potuto fruire dell’agevolazione in base alla precedente normativa, e quindi da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non più di sei mesi.
Estinzione anticipata del mutuo per la costruzione o l’acquisto dell’abitazione principale e successiva stipulazione di un nuovo contratto
La risoluzione n. 390 del 21.12.2007 (Vedi testo e nota – Solo abbonati) ha precisato che nel caso di estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un nuovo contratto, per un importo superiore al capitale residuo del mutuo precedente, è possibile detrarre gli interessi pagati sul secondo mutuo ma in proporzione alla quota di capitale che residua dal primo contratto. In relazione a tale circostanza, l’Agenzia afferma che tale interpretazione, non avendo valore innovativo trova applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa.
Detrazione d’imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici
Bonifico intestato a un solo interessato
Qualora nella realizzazione dell’intervento siano coinvolti più soggetti, ad esempio due coniugi, richiamando quanto espresso nella circolare n. 15 del 2005 a proposito della detrazione del 36%, l’Agenzia chiarisce che:
- nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull’intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima;
- nell’ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all’altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
Soggetti conviventi
I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d’imposta a condizione che il requisito della convivenza non sia solo episodico, ma abbia carattere di stabilità e sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.
Spese per intermediazione immobiliare
La detrazione per spese di intermediazione immobiliare, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR, nel caso di abitazione principale, si ritiene spetti anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà (ad esempio l’usufrutto). Qualora l’acquisto dell’immobile non vada a buon fine, viene meno il beneficio dell’agevolazione fiscale, in quanto essa è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, come precisato dalla circolare n. 28 del 2006, la detrazione dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà, comunque nel limite complessivo di 1.000 euro.
In caso ci sia stato un acquisto di un appartamento adiacente per ampliare la prima casa, con estinzione primo mutuo e accensione di un nuovo, come ci si deve comportare con la detrazione degli interessi? l’ accatastamento del nuovo immobile e’ gia’ stato fatto. grazie.
salve,
gradirei sapere se il riscaldamento a pavimento,può usufruire della detrazione al 55%.
Grazie mille
Graziella
Buongiorno vorrei sapere se posso usufruire della detrazione al 55%,. ho ristrutturato il tetto tutto in legno con dei pannelli coimbentato con due strati di guaina e come copertura tegole.
Grazie mille
Fabrizio
sono ancora previste per il 2010?