Illegittima l’ordinanza di demolizione di una recinzione in legno o metallo


FONTE:  avvocatosantodeprezzo
TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, sentenza 26.01.2007 n° 82
 
La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.

Non sono necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie.

Conseguentemente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima e ne va disposto l’annullamento.

Sulla stessa linea interpretativa la pronuncia T.A.R. Veneto, Sezione II, sentenza 07 marzo 2006, n. 533.